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No Profit e Spettacolo

Professione Indossatore o Modella; non esiste un albo regolamentato dalla legge.

17 Marzo 2015 , Scritto da Pio Pinto Con tag #spettacolo, #modella, #indossatore, #voglio fare la modella, #agenzie di moda, #albo professionale modelle

Professione Indossatore o Modella; non esiste un albo regolamentato dalla legge.Professione Indossatore o Modella; non esiste un albo regolamentato dalla legge.

Le professioni della moda, come quella dell’ indossatore o della modella, sono “mestieri” sempre più ambiti dai giovani.  In una miriade di leggi confuse, di normative inesistenti, di carenze legislative; i giovani si trovano molto spesso dinnanzi al famoso “pacco”, cioè la truffa architettata a mestiere da persone senza scrupoli che proprio grazie a questa confusione, e secondo me, ad una cattiva informazione riescono a infondere false speranze nei malcapitati,  progettando la cosa più ignobile che potessero mai fare: distruggere i loro sogni per fini di lucro.

Parte di queste colpe, come dicevo prima, sono attribuite ad una disciplina normativa  inesistente e confusionaria.

Il lavoro di modella o  indossatore fa parte della branchia dei lavori atipici, dove non esiste un albo professionale regolamentato dalla legge, e dove spesso i contratti si limitano a  prestazioni occasionali.

Si ricorda che il lavoro occasionale assume diverse fattispecie :

Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la riforma Biagi ha ritenuto non meritevoli della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000 euro massimi nell'anno solare con lo stesso committente). Sono esclusi da contratti di collaborazione occasionale in base al D.Lgs 276/2003

  1. I professionisti iscritti agli albi di categoria esistenti alla data del 24/10/03.
  2. I membri di organi di amministrazione e controllo di società.
  3. I partecipanti a collegi e commissioni.
  4. Le collaborazioni coordinate e continuative rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  5. I titolari di pensioni di vecchiaia.
  6. Le collaborazioni occasionali (c.d. mini co-co-co), ovvero le co-co-co che hanno una durata inferiore a 30 giorni ed un importo non superiore a 5.000 euro nell’anno solare con lo stesso committente.

Il lavoro autonomo occasionale concerne invece prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 e seg. del Codice Civile sul contratto d'opera, e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente.

Il  lavoro occasionale accessorio si applica infine a prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Per tali prestazioni il D.Lgs 276/03 ha previsto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale del tutto innovativo, grazie al sistema dei c.d. buoni lavoro o vouchers.

…a proposito se ti interessa l’articolo prima di continuare vai in basso e condividilo, a te non costa nulla, per me fa la differenza… GRAZIE.

 

Forma diversa assumono invece le indossatrici o gli indossatori che fanno di questo mestiere il proprio lavoro, con carattere di continuità e con guadagni che superano i limiti fissati dalla legge per essere inseriti nella fattispecie di lavori occasionali.

In questo caso l’agenzia o chi li rappresenta, nel 99% dei casi  chiede al lavoratore di aprirsi partita iva.

Quell’ 1% rappresenta la rarità dei casi quasi mai applicata, e cioè l’agenzia assume il lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Ma questa forma è molto rara, soprattutto per il diverso trattamento economico,  fiscale, pensionistico etc. etc… a cui l’agenzia andrebbe incontro.

Punto focale del presente post è la mancanza di un albo professionale. Prima di capirne il perché, capiamo cosa s’intende per albo professionale.

L’ ordine professionale è un’ istituzione di professioni riconosciute dalla legge, atto a garantire la qualità del lavoro svolto dai professionisti.

Lo Stato affida ad esso il compito di tenere aggiornato l’albo e di istituire il codice deontologico, tutelandone la professionalità della categoria.

I soggetti che ne fanno parte devono iscriversi ad una apposito albo, detto appunto albo professionale.

L’ordine professionale inoltre è istituito per quelle professioni  le quali necessitano di titolo di studio di livello non inferiore alla Laurea, e il superamento dell’esame di abilitazione alla professione (Esame di Stato).

La realizzazione degli albi è competenza esclusiva del governo, pertanto gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico, anche se la normativa lascia spazio alle Regioni che per effetto di realtà regionali, alcune professioni sono regolamentate dal rilascio di particolari diplomi, da parte di scuole private per esercitare una determinata professione. Per esempio si pensi all’ attività di parrucchiere o di estetista, che può essere esercitata solo al rilascio di un diploma di studio, concesso da una scuola privata autorizzata dalla Regione di appartenenza. Pertanto il titolo è un diploma regionale, e l’attività si può svolgere esclusivamente nella regione di appartenenza.

Per riassumere:

  1. Un albo professionale esiste se esiste un ordine professionale.
  2. Le professioni sono riconosciute dalla legge.
  3. Le professioni ammesse all’albo professionale necessitano di Laurea ed esame di  abilitazione ( per gli albi nazionali), oppure con diploma regionale, per le professioni iscritte in appositi e speciali albi regionali.

 

II sistema di istruzione nazionale non prevede una scuola, ne di natura statale, né di natura privata equiparata, né di natura regionale per l’insegnamento della professione di modella o indossatore, ne consegue pertanto l’impossibilità di poter rilasciare un titolo di studio valido.

Anche se la professione di modella o indossatore è riconosciuta negli elenchi dei lavoratori dello spettacolo, non vi è una scuola che ne abiliti la professione. I corsi di portamento dislocati sul territorio nazionale, fanno di certo un ottimo lavoro, ma l’attestazione di studio che rilasciano è esclusivamente di natura privata.  Capita a volte di riscontrare che alcuni di questi corsi rilasciano attestati riconosciuti dalla regione, questo non significa che lo Stato possa riconoscere la disciplina educativa ai fini dell’inserimento della stessa nel sistema di istruzione nazionale, né tantomeno l’istituzione di un albo professionale. 

Il lavoro di modella o di indossatore fa parte di quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, in principal modo l’esercizio non è vincolato da una specifica formazione.

Ad abilitare il professionista è:  la formazione volontaria o imposta dal mercato ( vedi i corsi di portamento ad esempio), l’addestramento sul campo, le qualifiche mediante l’esperienza, le referenze.

Più che un titolo di studio occorre specializzazione e preparazione pratica.

A riconoscere le professioni non regolamentate ci ha pensato la legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Tra gli emendamenti importanti di tale legge, c’è la possibilità di costituire un’ associazione professionale che rappresenti la categoria, una sorta cioè di albo privato riconosciuto dalla legge.

Il fatto è che tale associazione deve possedere determinati parametri per essere inserita nell’elenco del Ministero di Grazia e Giustizia, e considerata rappresentativa a livello nazionale delle professioni non regolamentate, nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell’area dei servizi non intellettuali.

Consulta l’elenco

 

I Parametri dell’associazione di categoria:

  • Atto costitutivo e Statuto.
  • Identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce.
  • Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali.
  • Struttura organizzativa dell’associazione.
  • Requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione (titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare).
  • Assenza di scopo di lucro.

 

E non è tutto.

L’ associazione oltre a garantire trasparenza e deontologia, deve altresì garantire:

la formazione permanente degli  iscritti con una struttura tecnico scientifica,

possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza

adottare un codice di condotta,

stabilire sanzioni per chi viola le regole professionali,

promuove forme di garanzia per il consumatore

avere sedi sul territorio nazionale almeno in tre regioni

polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

L’inventario sarebbe ancora più lungo ma mi fermo qui perché nell’ elenco del Ministero di Grazia e Giustizia, non esiste nessuna associazione accreditata che rappresenti le modelle o gli indossatori.

 

Purtroppo, come sempre detto la mancanza di regole certe e la disinformazione, permette di poter fare di tutto.  

In Italia nessuna legge ha mai istituito un albo professionale delle modelle o degli indossatori che, pertanto, non esiste. Naturalmente può accadere che un qualunque soggetto,   un'associazione, per esempio, millanti di  essere titolare di un albo o di un registro relativo a una certa professione. Ma, senza una legge specifica, quell'albo o registro consisterà puramente di una lista di nomi in possesso di quella associazione. Pertanto non avrà alcuna valenza ufficiale, non potrà assicurare all'iscritto alcun vantaggio,  non potrà garantire alcuna precedenza, né potrà essere considerato un certificato di qualità.

Il lavoro di modella è libero senza albi ne registri, e soprattutto senza che talune associazioni possano sottoscrivere codici etici con istituzioni pubbliche o locali, o con i loro  rappresentanti, che in quanto tali dovrebbero essere a conoscenza delle leggi di stato.

Mi chiedo, invece di preoccuparci di un codice etico o di un privato albo delle modelle, perché non ci preoccupiamo del fatto che la maggior parte delle agenzie italiane sono piene di modelle straniere?

Se veramente ci fosse un albo, questo dovrebbe contenere ragazzi e ragazze italiani, con tutto il rispetto delle straniere,  con le caratteristiche fisiche e tecniche per affrontare questo mestiere certo; ma comunque italiani.

Se è vero che questo settore manca di regole certe, è anche vero che qualche operatore fa un po’ come gli pare e vende aria fritta.    

 

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Professione Indossatore o Modella; non esiste un albo regolamentato dalla legge.
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